Con ordinanza per la prevenzione rischio incendi n. 53/2020 il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, nella qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, ha disposto che:
– – I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade nonché alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio. Tali interventi dovranno essere effettuati entro il 30 maggio 2020, mantenendo, inoltre, per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell’intera area, l’apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.).
Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i soggetti obbligati agli adempimenti che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (30 maggio 2020) sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it oppure all’indirizzo sindaco@comune.mazaradelvallo.tp.it preferibilmente nel corso dei 7 giorni successivi a tale termine.
Dal 15 giugno al 15 ottobre in prossimità di boschi, terreni, strade comunali e provinciali, scattano i divieti assoluti di: accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, compiere ogni operazione che possa generare fiamma libera con pericolo d’innesto. Vietato anche fumare nei pressi di boschi, terreni, strade comunali e provinciali.
Fino al 14 giugno e poi dal 16 ottobre al 31 dicembre, è consentita la combustione di materiale da sfalci da potatura solo dalle ore 6 alle ore 9, ad esclusione delle giornate calde e ventose, con un limite massimo di tre metri steri (ossia metri cubi) per ettaro.
Si ricorda che grossi quantitativi di sfalci da potatura vanno conferiti esclusivamente presso il Centro di raccolta comunale ex Stella d’Oriente sulla Ss 115, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.
Mazara del Vallo, 18 maggio 2020